CARRELLO

Nessun prodotto nel carrello.

Contratto a tutele crescenti: come funziona?

contratto a tutela crescente
Miriam Caruso
6 Maggio 2021

Il contratto a tutele crescenti è la modalità di contratto andata in vigore il 7 marzo 2015 (Jobs Act) per quelle tipologie di assunzione a tempo indeterminato. Secondo la nuova riforma, ciò che cambia in questa tipologia di contratto è, soprattutto, la parte che interessa il licenziamento del dipendente.

È, infatti, differente rispetto ai contratti firmati dai lavoratori nel periodo precedente al 7 marzo 2015. Ma il contratto a tutele crescenti come funziona? Quali tutele offre in caso di licenziamento illegittimo? E per quanto riguarda il contratto a tutele crescenti e NASPI?
Rispondiamo a tutte queste domande in un nuovo articolo di 360 Forma dedicato al mondo del lavoro.

Come funziona il contratto a tutele crescenti

Previsto dal governo nella riforma lavoro del 2015, il contratto di lavoro a tutele crescenti consiste in un contratto a tempo indeterminato, ma con delle modifiche per quanto riguarda la parte che interessa il licenziamento. Nel caso in cui vi è un licenziamento illegittimo in un’azienda composta da almeno 15 dipendenti o di 5 in azienda agricola, infatti, non è più previsto il reintegro. Al posto di questa soluzione vi sarà un indennizzo economico stabilito in base all’anzianità del dipendente nell’azienda. Da ciò questo contratto prende il nome di “tutela crescente”. Per i dipendenti assunti prima del Jobs Act, potranno far riferimento all’articolo 18 per la reintegrazione.

Per poter richiedere, altresì, il reintegro all’interno dell’azienda, devono sussistere i seguenti motivi:

  • Discriminatorio: quindi per motivi inerenti l’ambito politico, razziale, età, sesso, religione, partecipazioni sindacali.
  • Intimato: pervenuto per forma orale e non scritta.
  • Con difetto di giustificazione: motivando il licenziamento con disabilità di natura psichica o fisica del dipendente.
  • Nullo: licenziamento deciso durante periodi di tutela dello stesso, come gravidanza, primo anno di matrimonio, congedi parentali, con figli di età inferiore a 1 anno.
  • Motivo illecito: sancito nell’articolo 1345 c.c..

Se prima, quindi, era più semplice poter accedere al reintegro, ora è necessario rientrare in una di queste casistiche.

Contratto di lavoro a tutele crescenti, a chi viene applicato?

Questa tipologia di contratto, a tutela crescente, viene applicato nei seguenti casi:

  • Operai.
  • Impiegati.
  • Quadri.
  • Neoassunti dal 7 marzo 2015 o neoassunti con passaggio di contratto da determinato/apprendistato a indeterminato.

Il contratto a tutele crescenti non interessa i dirigenti.

Contratto a tutele crescenti e indennità NASPI

Il 25 settembre del 2018 la Corte Costituzionale ha definito il metodo di protezione giuridica con criterio basato solo su anzianità come contrario alla costituzione. Quindi, per quanto riguarda gli indennizzi bisogna tener conto di altri fattori, oltre l’anzianità di servizio, come grandezza dell’attività, numero dei dipendenti, condizione delle parti.

L’indennità parte, quindi, da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36. Per chi riceve licenziamento illegittimo, con possibilità di reintegro, continuerà a ricevere sia la propria busta paga che il pagamento dei contributi (NASpI) da parte del datore di lavoro. La somma della busta paga potrebbe risultare diminuita per altre attività svolte durante il periodo che precede il reintegro.

I contributi previdenziali, con questo contratto, sono versati dal datore di lavoro, permettendo al disoccupato o inoccupato di potersi rivolgere alla NASpI in caso di licenziamento.

360Forma in qualità di Agenzia per il Lavoro fornisce supporto ai candidati in cerca di occupazione e ha instaurato partnership solide con aziende del territorio per garantire un ingresso immediato dei candidati nel mondo del lavoro.

Scopri in che modo possiamo aiutarti! Chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +39 0984 171 65 51 oppure invia una email a info@360forma.com.